05 Dicembre 2023
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COVID-19 NORME, ORDINANZE, DOCUMENTI ED INFORMATIVE PER AZIENDE

Sperando di fare gradita, mettiamo a disposizione alcuni file inerenti normative, circolari, procedure, protocolli, informative ed opuscoli inerenti il rischio da contagio CORONAVIRUS, così da poterli esporre o condividerli con tutti gli addetti.

Per maggiori dettagli ed informazioni rimandiamo a visitare i siti istituzionali.

www.governo.it
www.poliziadistato.it
www.regioni.it
www.regione.toscana.it


Lo studio
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Il Ministro della Salute Speranza ha firmato il 15 giugno 2022 “l’ordinanza ponte” che proroga l’obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie, nelle Rsa e nel trasporto pubblico, con l’unica eccezione per quello aereo. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, il 16 giugno.

Il testo fa da ponte tra la scadenza dell’ultimo Decreto emergenziale e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Infrastrutture 2022, che definisce quali restrizioni resteranno in vigore fino al 30 settembre 2022.
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LINEE GUIDA MINISTERO DELLA SALUTE PER LE RIAPERTURE IN SICUREZZA
VALIDE DAL 01/04/2022 AL 31/12/2022
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Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2
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DPCM 21.01.2022 dove sarà necessario esibire green pass dal 01/02/2022
Dal primo febbraio 2022 non servirà esibire il Green Pass per le esigenze alimentari e di prima necessità (supermercati), per quelle sanitarie (farmacie e parafarmacie) né per i luoghi legati alla sicurezza e alla giustizia (le caserme per presentare una denuncia, per esempio). Ma la certificazione verde dovrà essere esibita in tutti gli altri esercizi commerciali: dai tabaccai, alle banche agli uffici postali: a prevederlo il nuovo Dpcm firmato venerdì 2101/2022 dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, che aggiorna le regole sulla certificazione verde anti-Covid.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il decreto stabilisce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. In ambito scolastico il decreto cambia le regole per la gestione dei casi di positività.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Obbligo di vaccinazione
Il decreto prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.
L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.

Sanzioni pecuniarie
Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.

Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro
Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
L’obbligo vaccinale è esteso, senza limiti d’età, al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Impiego dei certificati vaccinali e di guarigione
Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di vaccinazione e guarigione:
a) servizi alla persona (a partire dal 20 gennaio 2022);
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (a partire dal 1° febbraio 2022);
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Scuola
In ambito scolastico il decreto stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di positività. Nello specifico:
1) nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
2) nella scuola primaria (Scuola elementare):
- con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5);
- in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni;
3) nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc etc):
- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;
- con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 Dicembre 2021 il Decreto-Legge 30 Dicembre 2021, n. 229 recante le nuove «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria» (disponibile qui).

A causa dell’evoluzione della epidemia, il Decreto introduce nuove, ulteriori e rilevanti (ma non ancora “definitive”) misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata per vaccinazione o guarigione) e alla quarantena precauzionale.

Green Pass rafforzatoDal 10 Gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (prorogato, da ultimo, sino al 31 Marzo 2022), il D.L. 229/2021 estende l’uso del Green Pass rafforzato ai seguenti servizi e attività:

alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;sagre e fiere;convegni e congressi;feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;servizi di ristorazione all’aperto;impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.Il Green Pass rafforzato sarà altresì necessario - nel medesimo periodo di cui sopra - per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il Decreto non prevede invece ancóra l’obbligo del Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato: una delle ipotesi attualmente al vaglio dell’esecutivo al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus.

Quarantena precauzionale e auto-sorveglianzaCome preannunciato dal Governo, il nuovo Decreto elimina inoltre la misura della quarantena precauzionale per determinati soggetti dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto.

In particolare, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, dal 31 Dicembre 2021 la quarantena preventiva non si applica alle persone che:

hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (ossia senza richiamo) da 120 giorni o meno;sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (c.d. “terza dose” o “booster”).In luogo della quarantena, i suddetti soggetti saranno sottoposti ad un periodo di «auto-sorveglianza» con obbligo di:

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19;effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del COVID-19 alla prima comparsa dei sintomi ese ancora sintomatici, effettuare un ulteriore test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.Il D.L. 229/2021 prevede infine che la cessazione della quarantena (qualora prevista) o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati; in tale ultimo caso la trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Si segnala, da ultimo, che le disposizioni relative alla quarantena e all’auto-sorveglianza sono state integrate dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 Dicembre 2021 (disponibile qui) che fornisce ulteriori aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento.
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Con conversione in legge del decreto legge 146/2021 una mini-riforma della formazione nel D. Lgs. 81/2008 sono state introdotte novità in materia di formazione sulla sicurezza del lavoro, estensione delle competenze per le verifiche della sicurezza nei luoghi di lavoro all’INL, il testo approvato in via definitiva dal Parlamento il 15/12/2021, sotto alcune delle principali novità:



Estensione della funzione di vigilanza su tutta la materia di salute e sicurezza all’INL;

Formazione in materia di sicurezza anche per i datori di lavoro (anche non Rspp);

Aggiornamento della formazione per i preposti con cadenza biennale e/o comunque ogni volta che l’evoluzione dei rischi lo renda necessario, da svolgersi interamente in presenza;

Obbligo di comunicazione del nominativo dei preposti ai committenti in caso di appalto e subappalto;

Previsto un nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione in sostituzione di quelli in vigore
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Le principali novità introdotte dal DL pubblicata in GU 305 del 24/12/2021

MASCHERINE e FFP2 - Nel decreto viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto, anche in zona bianca. Inoltre, fino alla fine dello stato di emergenza, viene introdotto l’obbligo di FFP2 in stadi e palazzetti, così come in cinema e teatri, sale da concerto, locali con musica dal vivo e anche sui mezzi di trasporto (sia lunga percorrenza sia trasporto pubblico locale). In questi luoghi, si legge nel decreto, è vietato il consumo di cibo e bevande.
GREEN PASS - Dal 1° febbraio 2022 il decreto prevede la riduzione della durata del green pass da 9 a 6 mesi.

SUPER GREEN PASS - Dal 30 dicembre l'accesso a musei e luoghi di cultura, piscine, palestre e sport di squadra, centri benessere e centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale bingo e casinò sarà consentito solo a chi ha il super green pass, dunque solo ai vaccinati e ai guariti. È quanto prevede il testo del decreto che introduce le misure per le festività.

GREEN PASS RAFFORZATO ANCHE PER CONSUMAZIONI AL BANCO - Fino al 31 gennaio si prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato per la consumazione al banco nella ristorazione al chiuso.

RSA E HOSPICE - L’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è permesso solo a chi è in possesso del super green pass e della terza dose. Possono entrare anche i soggetti guariti o con due dosi, purché mostrino anche l'esito di un test negativo.

FESTE ALL'APERTO - Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.

DISCOTECHE - Fino al 31 gennaio 2022 le attività di sale da ballo e discoteche e attività similari resteranno chiuse.


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il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge 18 maggio 2021 n.65, recante “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che introduce nuovi “allentamenti” delle restrizioni per l’emergenza COVID-19.
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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presieduta da Massimiliano Fedriga, nella seduta del 28 aprile, ha approvato le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (elaborate con il supporto degli uffici di prevenzione dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Regioni e delle Province autonome).
Le linee guida riguardano i seguenti settori:
- ristorazione e cerimonie;
- attività turistiche e ricettive;
- cinema e spettacoli dal vivo;
- piscine termali e centri benessere;
- servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori);
- commercio;
- musei, archivi e biblioteche;
- parchi tematici e di divertimento;
- circoli culturali e ricreativi;
- congressi e grandi eventi fieristici.
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INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro Nota 9 aprile 2021 prot. n. 2181
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid19 negli ambienti di lavoro del 06.04.2021

Aggiornamento check-list

Come noto, il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il "Protocollo condiviso di
aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" che ha aggiornato e innovato i precedenti Protocolli del 14 marzo e 24 aprile 2020.I profili di novità - recepiti nella check list allegata - attengono in particolare al ruolo e ai compiti del medico competente; alla previsione dell'incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile e alle indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori. Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle
vie aeree.
Si conferma che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
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Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (decreto-legge)
Il decreto legge per le parziali riaperture da lunedì 26 aprile è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Certificazioni verdi
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Zone gialle
Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.
Spostamenti
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
Scuola e università
Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.
Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
Bar e ristoranti
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Spettacoli aperti al pubblico
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
Competizioni ed eventi sportivi
A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
Sport di squadra, piscine, palestre
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
Fiere, convegni e congressi
Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento.








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Il documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza
per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.
Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di
lavoro” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi:
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
- Lavoratori positivi sintomatici
- Lavoratori positivi asintomatici
- Lavoratori positivi a lungo termine
- Lavoratore contatto stretto asintomatico

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In accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

Ecco in sintesi le principali raccomandazioni contenute nel protocollo:

Informazione
Accesso alla sede di lavoroIgiene in azienda
Spazi comuni e spostamenti
Organizzazione aziendale
Gestione di una persona sintomatica in azienda
Sorveglianza sanitaria, Medico competente e RLS.
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Novità introdotte dal Nuovo Decreto Covid:
Obbligo vaccinale per tutti i sanitari
Il nuovo Decreto Covid stabilisce che le persone che lavorano in una struttura sanitaria, medici, infermieri, operatori sociosanitari, farmacisti, dipendenti anche amministrativi di Rsa e studi privati avranno l’obbligo di vaccinarsi.
Chi rifiuta di farlo sarà sottoposto alla misura della sospensione dello stipendio per un tempo proporzionale all'andamento della pandemia. La sospensione durerà fino a quando si registrerà un calo importante della diffusione del virus.
Questa sospensione potrà, comunque, durare al massimo sino al 31 dicembre del 2021.
Lo scudo penale
Il nuovo Decreto anti Covid pensa anche ai vaccinatori. Infatti, per i somministratori di vaccino, che seguono accuratamente le regole, viene introdotto lo scudo penale a salvaguardia del loro operato, che limiterà la punibilità ai soli casi di colpa grave.
Scuola
Il nuovo Decreto Covid introduce importanti novità in ambito scolastico. Si tornerà in presenza a scuola anche nelle zone rosse fino alla prima media mentre in quelle arancioni torneranno in classe gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori soltanto al 50%.
Le regioni non potranno emanare ordinanze più restrittive per chiudere le scuole.
Italia zona rossa
Il nuovo Decreto Covid elimina di fatto, limitatamente al mese di aprile, la zona gialla
Difatti, dal 3 al 5 aprile tutta l’Italia diventa zona Rossa, come accadde a Natale. Pertanto, non sarà possibile circolare nemmeno all’interno del proprio comune, ma sarà possibile una visita al giorno ad amici e parenti spostandosi entro la regione di residenza in due persone al massimo con i minori di 14 anni conviventi, come avvenne per le festività natalizie.
Resta la possibilità di svolgere attività motoria soltanto in prossimità della propria abitazione, nonché di fare attività sportiva all'aperto ma solo in forma individuale.
Italia zona arancione
Il nuovo Decreto Covid stabilisce che, fino al 30 aprile, tutta Italia sarà in zona arancione o rossa. Il decreto prevede però la possibilità di una verifica a metà aprile per allentare eventualmente le restrizioni, qualora la situazione epidemiologica lo consentirà.
Per quelle Regioni in arancione che, all’esito di questa verifica intermedia, avranno dati da zona gialla, sono previste possibili deroghe in base all'andamento dei dati su contagi e sulle somministrazioni del vaccino.
Coprifuoco
Il nuovo Decreto Covid conferma il già presente coprifuoco, ovvero il divieto di uscire di casa dalle 22 alle 5. Ricordiamo che il divieto non vale per lavoro, salute o necessità.
Seconde case
Il nuovo Decreto Covid conferma che sarà possibile raggiungere le seconde case, anche in zona rossa, a salvo eventuali ordinanze restrittive in tal senso emesse dai presidenti di Regione.
L'accesso alle seconde case per i non residenti non è in alcun caso possibile in Valle d'Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Sardegna (oltre alla Liguria). In Sicilia si potrà solo con tampone negativo effettuato 48 ore prima dell'arrivo.
Viaggi
Chi ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori dell'Ue deve sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad un periodo di 5 giorni di quarantena.
Concorsi pubblici
Il nuovo Decreto Covid inserisce una norma che sblocca tutti i concorsi nella Pubblica Amministrazione dopo l’ok del Comitato Tecnico Scientifico al protocollo del ministero della Funzione pubblica.
Pertanto, si potranno svolgere le prove su base regionale e provinciale e, dove possibile, in spazi aperti. Dal 3 maggio è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle amministrazioni pubbliche.
Bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri e musei
Il nuovo Decreto Covid stabilisce che rimangono chiusi sia bar che ristoranti, lasciando la possibilità dell’asporto e delle consegne a domicilio.

Per quanto riguarda invece palestre, piscine, cinema, teatri e musei, il nuovo Decreto Covid ne conferma la chiusura.
Qualora i dati lo consentissero, e limitatamente alle regioni in zona gialla, sarà possibile una graduale riapertura di cinema e teatri con prenotazione obbligatoria, massimo 200 spettatori al chiuso e 400 all'aperto. Stesso dicasi per i musei.
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Linee guida per la gestione di un caso positivo in azienda, aggiornate alle
ultime disposizioni nazionali e regionali, al fine di fornire supporto ed assistenza alle Aziende, nell’emergenza legata alla diffusione COVID-19, in applicazione dell’art.10 del D. Lgs. 81/2008 e smi.
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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Approvazione linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio
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Con circolare 27/10/2020, prot. n. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ., il Ministero dell’Interno fornisce alcune indicazioni sui profili attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che introduce nuove e più restrittive misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Le disposizioni del provvedimento trovano applicazione dalla data del 26 ottobre, in sostituzione di quelle del Dpcm del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal Dpcm 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

In relazione ai principali aspetti di novità contemplati dal provvedimento in esame, si forniscono alcune indicazioni applicative, nonché taluni elementi di chiarimento.
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ECCO COSA PREVEDE IL NUOVO DPCM

Dpcm conferma chiusura ristoranti ore 18, aperti domenica - Chiusure dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle 18 nei giorni feriali e la domenica. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse- Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese anche le feste dopo i matrimoni.

Dad potrà arrivare al 100% - La didattica a distanza alle superiori potrà arrivare, secondo quanto prevede il nuovo Dpcm in vigore da domani, anche al 100%. Ieri i governatori avevano chiesto esplicitamente al governo di prevedere la facoltà di portare totalmente le lezioni a distanza.

Dpcm raccomanda non spostarsi ma salta specifica Comune - La versione definitiva del Dpcm "raccomanda fortemente" di "non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi".

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Nuovo protocollo attuativo delle
“Linee Guida per l’attività
sportiva di base e l’attività
motoria in genere”
Emanate ai sensi DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) ed aggiornate dall’articolo 1,
comma 6 del DPCM del 13 ottobre 2020 e dall’art. 1, comma 1, lettera d, punti 1 e 2
DPCM del 18.10.2020
Roma, 22 ottobre 2020
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INDICAZIONI APPLICATIVE RIGUARDANTI I PRINCIPALI PROFILI INNOVATIVI DEL DPCM 18/10/2020

INDICAZIONI PRINCIPALI:

Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a)
Si richiama in primo luogo l’attenzione sulla previsione di cui all’articolo in epigrafe, che introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. (leggere il testo integrale del documento allegato)

Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2)
Un rilevante elemento di novità introdotto dal d.P.C.M. in esame riguarda gli eventi e le competizioni sportive. Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale. (leggere il testo integrale del documento allegato)

Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3)
Il provvedimento opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21. (leggere il testo integrale del documento allegato)

Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle
pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5) Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.
Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. (leggere il testo integrale del documento allegato)

Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9)
Un ulteriore profilo innovativo riguarda gli esercizi pubblici. A tal proposito, onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in vigore del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo. (leggere il testo integrale del documento allegato)

Si sottolinea inoltre l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore.
Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che “restano comunque aperti” anche quelli situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale. (leggere il testo integrale del documento allegato)


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I PRINCIPALI CONTENUTI:

Stop all’attività dello sport dilettantistico di squadra di base, quindi i campionati fino alla Terza Categoria continueranno a svolgersi, visto che sono consentiti solo “gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Coni o dal Cip”. Concessa, invece, la prosecuzione delle attività delle palestre e delle piscine che hanno 7 giorni per mettersi in regola con i protocolli.

Fra gli altri provvedimento ok agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri spazi anche all’aperto ma con posti a sedere preassegnati e distanziati nel rispetto dei protocolli. Sono invece vietate le sagre e le fiere di comunità mentre sono consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Sospesi convegni e congressi, fatta salva la modalità a distanza.

Importanti novità per l’attività didattica, che continuerà ad essere in presenza. Ma viene raccomandato l’incremento della didattica digitare integrata che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando la gestione degli orari di ingresso e uscita degli alunni “anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga prima delle 9 per le scuole secondarie di secondo grado.

Anche le università dovranno garantire l’attività sia in presenza sia a distanza a seconda delle esigenze formative.

Le attività dei servizi di ristorazione: saranno consentite dalle 5 alla mezzanotte con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo e sino alle 18 in assenza di consumo al tavolo. La consegna a domicilio è consentita così come la ristorazione da asporto con divieto di consumazione sul posto fino alle 24. Gli esercenti dovranno esporre un cartello in cui si indica il numero massimo di persone consentite all’interno dei locali.

RISTORAZIONE: Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di 6 persone per tavolo (stop a tavolate), e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo.

Gli esercenti sono obbligati ad esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale, sulla base dei protocolli vigenti.

Chi non ha tavoli può fare asporto fino alle 24, senza però che ci sia consumo sul posto o nelle vicinanze. Consentite sempre le consegne a domicilio;

SPORT: L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite competizioni.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale.

Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

PALESTRE E PISCINE: Palestre e piscine devono rispettare rigorosamente i protocolli di sicurezza, che siano in linea con le valutazioni del comitato tecnico scientifico.

Altrimenti, la prossima settimana, queste attività rischiano di essere fermate da un provvedimento del governo.

SCUOLE SUPERIORI: Le scuole superiori devono incrementare il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.

SAGRE: Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.

SALE GIOCHI: Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle 8 alle 21.

RIUNIONI E CONVEGNI: Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che sia assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, ad accezione di quelle di rilevanza nazionale che si svolgono senza la presenza di pubblico.

Inoltre i sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
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Tra le principali misure previste nel decreto firmato dal premier Conte e dal ministro della Salute Roberto Speranza, che contiene le nuove misure di contrasto al Covid-19, ci sono il divieto di feste private, la stretta sulla movida, l’uso della mascherina obbligatoria al chiuso e all’aperto, lo stop a gite scolastiche e allo sport di contatto.

In particolare è obbligatorio sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo
di cibi e bevande, e con esclusione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; dei bambini di età inferiore ai sei anni; dei soggetti con patologie o disabilitò incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con questi versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di mille spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.

Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del ministro dello sport al presente decreto, è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di mille spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi rispettando sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo; tali attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle stesse con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

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Aggiornate Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative

Modifiche relative alle schede su formazione professionale e noleggio veicoli e altre attrezzature

Sono state aggiornate nel corso della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020 le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, e in particolare le schede relative a FORMAZIONE PROFESSIONALE e NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE.
Si tratta, per quanto riguarda l’Emergenza COVID-19, della Proposta di aggiornamento del documento recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 6 agosto 2020 – Scheda relativa alla Formazione Professionale.
Le presenti schede tecniche – si legge nell’introduzione del documento - contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.
SCHEDE TECNICHE

● RISTORAZIONE

● ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

● ATTIVITÀ RICETTIVE

● SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

● COMMERCIO AL DETTAGLIO

● COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)

● UFFICI APERTI AL PUBBLICO

● PISCINE

● PALESTRE

● MANUTENZIONE DEL VERDE

● MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

● ATTIVITÀFISICA ALL・APERTO

● NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

● INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

● AREE GIOCHI PER BAMBINI

● CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

● FORMAZIONE PROFESSIONALE

● CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

● PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

● SAGRE E FIERE LOCALI

● SERVIZI PER L・INFANZIA E L・ADOLESCENZA

● STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

● PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

● CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

● SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

● DISCOTECHE
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PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

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MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19
Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.

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Ulteriori misure relative a:
impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia,
saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto
Allegato A - CONCORSI
Allegato B - SPORT DI CONTATTO
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Ulteriori misure sulla igiene e pulizia delle mani
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Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020
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Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica
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Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni
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Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a centri estivi e spiagge libere
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● RISTORAZIONE
● ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
● STRUTTURE RICETTIVE
● SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
● COMMERCIO AL DETTAGLIO
● COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
● UFFICI APERTI AL PUBBLICO
● PISCINE
● PALESTRE
● MANUTENZIONE DEL VERDE
● MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
● STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
● RIFUGI ALPINI
● ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
● NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
● INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
● AREE GIOCHI PER BAMBINI
● CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
● FORMAZIONE PROFESSIONALE
● CINEMA E SPETTACOLI
● PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
● SAGRE E FIERE
● SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
● STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
● PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

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ALLEGATI
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiP.xml?codprat=2020AP0138
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Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non san itarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento Gruppo di
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Ulteriori disposizioni in merito ai test sierologici rapidi connessi all’emergenza pandemica da COVID-19
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Abroga la 38 del 18/4/2020 ma non sostituisce gli atti regionali in materia ove compatibili con le presenti disposizioni.
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Disposizioni per le attività manutentive e conservative del distretto e delle imprese del settore tessile.
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Venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
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Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di commercio. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833
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COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati

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Disposizioni per la tutela della salute degli operatori (lavoratori dipendenti sia pubblici che
privati, distaccati, autonomi, fornitori e subfornitori, noli a caldo ecc...) nei cantieri temporanei
o mobili sia pubblici che privati
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Ulteriori indirizzi e raccomandazioni per la esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione alla emergenza pandemica da COVID-19

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Indicazioni di sicurezza anticontagio per i luoghi di lavoro

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COVID-19 FAQ PER LE AZIENDE

Da Puntosicuro

REGIONE TOSCANA ORDINANZE

Scarica le ordinanze della Regione Toscana

https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana

ORDINANZA REGIONE TOSCANA N.37

ORDINANZA 37 del 16/4/2020

1.Le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro
spostamento dal cantiere all’ormeggio possono essere svolte previa comunicazione al Prefetto.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia ai sensi
dell’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020;
2. Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e relative aree in concessione o di pertinenza, i
campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta come definiti dagli articoli 24, 25,
28 e 29 della legge regionale Toscana n.86/2016; l'accesso è consentito solo al personale impegnato
in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia, ivi comprese le attività di allestimento e
manutenzione delle strutture amovibili, previa comunicazione al Prefetto nonché segnalazione
dell’area per impedire l’accesso ad estranei;
3. La chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio
2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali di cui all’articolo 13, comma 1, lett. d),
e), f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018 nonché le rivendite di generi di monopolio. E’
confermata l’apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie;
4. E’ fatta salva in tali giornate, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la facoltà della
sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non
presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità;
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DOCUMENTO Redatto da: DAVIDE LEVO
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“Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19”
estratte dal documento Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori nel contesto dell’emergenza Covid-19
Tale documento è destinato a tutti soggetti aventi ruoli e compiti in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e simi.

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Al fine di contenere la diffusione del contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro nel settore edile, sono stati sottoscritti Protocolli tra le Parti sociali del settore, importanti stazioni appaltanti ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, rispettivamente nelle date del 19 e 24 marzo uu.ss..

Gli enti nazionali hanno perciò prodotto unitariamente dei materiali, realizzati con il coordinamento tecnico della CNCPT, che traducono graficamente le regole e le indicazioni condivise dalle Parti Sociali. I materiali prodotti sono stati pensati per un possibile utilizzo, oltre che nella attuale fase di emergenza, anche per la graduale ripresa futura delle attività.
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Tratto da www.puntosicuro.it

L’Associazione AIDII riporta alcuni chiarimenti sull’uso di mascherine medico-chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.
I problemi legati all’approvvigionamento dei DPI e i rischi nell’uso prolungato e nel riutilizzo dei dispositivi.
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SCARICA TUTTE LE ORDINANZE DELLA REGIONE TOSCANA DAL LINK
https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana
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Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)
(in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70)

Disposizioni anche per i Dpi, l'iscrizione all'Albo gestori ambientali, la sanificazione degli ambienti di lavoro, lo smartworking, l'efficientamento energetico, lo sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni, Inail e Vvf
Prorogato il Mud ed il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambient al 30/06/2020




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Riportiamo la comunicazione del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva comunica a tutti gli Utenti

Ai sensi del Decreto Ministeriale n.120 del 17/03/2020 tutte le persone fisiche in entrata in Italia dal giorno 17 marzo 2020 in poi tramite trasporto aereo, ferroviario, marittimo e stradale anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL tramite questo questionario online, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.
Per facilitare questo adempimento sulla pagina di accesso a SISPC è stato inserito un pulsante per affatturare on line la segnalazione per tutta la Regione Toscana. Specifiche informazioni le trovate nel manuale alla pagina
Cordiali Saluti
Helpdesk SISPC Consorzio Metis
Numero verde 800814013 lun-ven 9.00 12.30 - 15.30 17.00
Email: help-sispc@regione.toscana.it
Web: https://www.prevenzionecollettiva.toscana.it

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Coronavirus: Da Mit linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili

www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
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D.p.i. Covid-19:
Norme Uni scaricabili gratuitamente.

https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9216:emergenza-covid-19-a-disposizione-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171&Itemid=2612

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Fonte: sito web del Garante della Privacy (http://www.garanteprivacy.it).

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