27 Aprile 2024
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Sicurezza luoghi di lavoro

Il nostro staff interno ed eventuali professionisti esterni, affiancano il datore di lavoro e l'rspp nella gestione degli adempimenti normativi fornendo supporto programmato, o a richiesta, in azienda, con sopralluoghi ed incontri periodici, o con l'invio di promemoria di scadenze personali, documenti e modelli.

La valutazione dei rischi

Il DVR: chi è obbligato ad averlo?
Il datore di lavoro, che ha almeno un dipendente (con qualsiasi contratto) o un socio lavoratore, ha l’obbligo di redigere il DVR.
Il datore di lavoro, per l’elaborazione del documento, si può avvalere della stretta collaborazione delle seguenti figure professionali, cofirmatarie dell’elaborato:
  • responsabile del Servizio di Prevenzione;
  • medico Competente;
  • rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS.
Rilievo e redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi aziendali) ai sensi del dl 81/08 testo unico della sicurezza, comprensivo delle seguenti valutazioni / autocertificazioni:
rumori; vibrazioni; chimico; stress; rischio incendio ed esplosione; movimentazione dei carichi; piano di emergenza; movimenti ripetitivi; radiazioni ottiche; campi elettromagnetici; alcol-dipendenza e tossicodipendenza;
oltre a:
  • verbali di nomina dei responsabili e degli addetti;
  • verbali di consegna dei dpi.
Elenco non esaustivo delle attività per cui il documento viene redatto:
  • aziende artigiane (settore pelle, legno etc.);
  • aziende comparto edile (imprese edili, elettricisti idraulici, etc.);
  • aziende alimentari (produzione alimenti, bar, ristoranti pizzerie, etc.);
  • cooperative di servizi;
  • studi medici ed odontoiatri;
  • studi professionali (commercialisti, avvocati, etc.);
  • attività commerciali.

Consulenza per la sicurezza ed incarico Rspp esterno

Assunzione di incarico Rspp esterno (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per tutte le aziende.

Collaborazione continuativa con il datore di lavoro e/o l'RSPP per il corretto mantenimento delle condizioni di sicurezza aziendali come previsto dal Dlgs 81/2008 (testo unico delle sicurezza)comprendente.

Consulenza generica ordinaria - diritto di chiamata, assistenza, partecipazione alle riunioni annuali, promozione interventi formativi ed informativi, collaborazione nella gestione delle scadenze periodiche, sopralluoghi periodici (programmati) per monitoraggio delle condizioni di sicurezza previste e loro mantenimento e verifica nel tempo etc. - alla conclusione delle quali verrà redatto e controfirmato verbale di sopralluogo e rilevazione delle carenze.

I sopralluoghi sono finalizzati a verificare la conformità di documenti di valutazione dei rischi, corsi di formazione, manutenzione impianti ed attrezzature, oltre che a verificare la conformità e la rispondenza alle vigenti normative di mezzi di primo soccorso e dispositivi di protezione individuale, oltre al controllo delle avvenute verifiche spettanti a terze ditte incaricate, come ad esempio le verifiche sui mezzi antincendio (estintori ed idranti).
Verrà redatto anche un calendario per il rispetto delle scadenze (verifiche periodiche, visite mediche, verifiche impianto di messa a terra, campionamenti per emissioni in atmosfera ed invio dei risultati corsi di formazione, etc.), lo studio provvederà ad aggiornare il proprio database così da segnalare in anticipo le verifiche da eseguire nel mese della scadenza.

Servizio di informazione inerente le principali novità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.


Altri documenti della sicurezza obbligatori
Piano di emergenza ed evacuazione
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e della gestione delle emergenze che possono verificarsi nei luoghi di lavoro (incendi, esplosioni ed altro). Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è uno strumento fondamentale per guidare i lavoratori per comportamenti corretti a salvaguardia della sicurezza.
Il piano di emergenza ed evacuazione è obbligatorio per le aziende con dieci o più dipendenti e per quelle in cui si svolgono attività soggette al controllo dei vigili del fuoco ai sensi del DPR 151/2011, il piano è l'elaborato con le procedure e la descrizione delle azioni necessarie all'emergenza ed evacuazione e viene affiancato dalla planimetria di emergenza corredata dei simboli necessari a rendere facilmente intuibile il percorso migliore per raggiungere le uscite, gli estintori ed il punto di raccolta del personale evacuato.

La valutazione del rischio incendio
La valutazione del rischio incendio è uno strumento che consente al datore di lavoro di determinare la possibilità che un principio di incendio si manifesti e si possa propagare ed assumere la dimensione di un incendio. Permette inoltre di determinare e valutare i pericoli associati alle persone, ai beni e all’ambiente e la tipologia di formazione da dover frequentare.

Documenti della sicurezza per i cantieri edili

Oltre al Dvr il datore di lavoro di una impresa edile deve produrre il P.O.S.
Il POS, Piano Operativo di Sicurezza, è un documento che contiene le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei cantieri e nelle unità produttive, per ridurre il rischio di infortunio e prevenire lo sviluppo di patologie professionali. In sostanza il P.O.S. è un documento che il datore di lavoro deve redigere per tutelare i lavoratori all’interno dei cantieri.
Il POS è sempre "obbligatorio nelle le imprese che operano, anche in subappalto, all'interno di cantieri, compresi quelli temporanei o mobili". Inoltre il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto per ogni cantiere.
Nel caso in cui all’interno del cantiere sia necessaria l’installazione di un ponteggio è necessario redigere il Pimus oltre al Pos.
Il Pi.M.U.S. è il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, ovvero un documento tecnico che rappresenta il punto di riferimento in cantiere per quanto riguarda tali attività.
Tale documento è necessario per:
  • ponteggi metallici fissi, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità del progetto;
  • ponteggi provvisori o impalcati costruiti con elementi di ponteggi metallici fissi;
  • ponteggi realizzati con elementi in legno.
In alcuni casi si rende necessario un vero e proprio progetto del ponteggio, ad esempio quando il ponteggio è eseguito in difformità dai parametri della relazione di calcolo e/o dagli schemi-tipo del libretto di autorizzazione ministeriale, o è realizzato con uso promiscuo di elementi di diversi ponteggi, al PiMUS deve essere allegato il progetto del ponteggio a firma di un ingegnere o di un architetto abilitati alla libera professione.

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